Ritorna, dopo una brevissima fase di “liberalizzazione”, l’obbligo, per i circoli privati o enti collettivi di qualsivoglia specie, che effettuano la somministrazione di bevande alcooliche ai soci, (praticamente tutti!), di darne comunicazione all’organo competente, che la norma individua nel Questore anche se sul punto potranno sorgere questioni interpretative, come più avanti diremo. Gli stessi circoli potranno nuovamente essere sottoposti ai poteri di vigilanza e controllo degli ufficiali e Agenti di p.s. E’ quanto dispone l’art 2 bis del d.l. 79/2012 convertito nella legge 131/2012, recante “misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini…” che ha reinserito nel T.U.L.P.S., il secondo comma dell’art.86 che disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. E’ un piccolo e opportuno passo indietro del legislatore, sulla scorta dei suggerimenti, delle segnalazione, ma anche delle preoccupazioni fatte proprie da più parti, dopo che il D.L. 5/12 (semplificazioni) aveva “sic et simpliciter” abrogato il citato comma 2 dell’art.86 del TULPS liberalizzando, di fatto, la possibilità di somministrare bevande alcooliche da parte dei circoli privati e associazioni varie e, conseguentemente, facendo venir meno la possibilità di controlli e relative sanzioni: proprio in un a fase nella quale anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha disposto un piano pluriennale per il controllo e la diminuzione dell’alcoolismo nel quale anche il nostro Stato è impegnato, specie trai più giovani. E’ nota, peraltro da tempo, la problematica cui spesso danno luogo alcuni di questi “pseudo” circoli privati dove di tutto si svolge, tranne che attività sociali, culturali, sportive, artistiche ecc: spesso, i controlli effettuati nel corso degli anni lo dimostrano, ci si trova di fronte a vere e proprie attività imprenditoriali (bar. ristoranti, sale da ballo, pubblici spettacoli, teatri e molto altro ancora) camuffate da circoli privati e dove, con estrema superficialità, si soprassiede a quelle che sono le più elementari norme di sicurezza. Un modo facile e sicuro per pagare meno tasse ed evitare la vigilanza di chi è preposto alla sicurezza di tutti noi. Proprio questi temi sono stati il fulcro sul quale hanno fatto leva quanti chiedevano il ripristino della vecchia normativa sulle associazioni private. Solo per fare un esempio, grazie alla rinnovata previsione sarà ancora possibile per il Questore applicare l’articolo 100 del tulps che prevede la sospensione o revoca delle licenze o la cessazione dell’attività sottoposta a comunicazione, per un certo termine, nel caso in cui avvengano disordini o siano abituali punti di ritrovo di pregiudicati o persone pericolose, oppure costituiscano pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Grazie ai poteri di accesso all’interno di questi circoli, si potrà verificare il rispetto delle leggi: regolarità della documentazione, divieto di vendere alcool ai minori, obbligo di somministrare solo ai soci, divieto di vendere alcolici dopo una certa ora, sono solo alcuni dei controlli cui possono essere sottoposti nuovamente i circoli privati, al pari dei pubblici esercizi.
Qualche problema potrebbe nascere, per i titolari delle associazioni e circoli privati, sull’individuazione dell’organo competente a ricevere la “comunicazione” prevista dal nuovo testo in vigore dell’art 86. Si parla infatti del “Questore”, al pari della licenza per i pubblici esercizi previsti dal primo comma dell’articolo citato, ma, come è noto, la competenza al rilascio di tutte le licenze in materia relative ai pubblici locali, furono trasferite, con il D.P.R. 616/77 (Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato) ai sindaci. Ora: se per il primo comma dell’art.86 del tulps, scritto lo ricordiamo nel 1931 e mai modificato, può trovare una spiegazione la persistente citazione del “Questore” quale autorità competente al rilascio dei titoli autorizzatori ivi previsti, superata dal citato DPR 616/77, ciò non può dirsi per il secondo comma ( quello che riguarda appunto i circoli e gli enti privati) inserito solo da qualche giorno e che, ove il legislatore avesse voluto, avrebbe ben potuto indicare nel Sindaco l’Autorità competente a ricevere la comunicazione per la somministrazione di alimenti e bevande, così armonizzando in un’unica Autorità (il Sindaco appunto ) le competenze in materia. Il fatto che così non sia stato e che, per converso, il testo del nuovo Decreto indichi proprio nel “Questore” l’Autorità alla quale deve essere fatta la comunicazione prevista dal nuovo art.86 comma 2 del tulps, ed allo stesso si fa sempre riferimento anche nei lavori preparatori , sia alla Camera che al Senato, potrebbe stare a significare che il legislatore abbia voluto far rientrare di proposito tutta la vasta pletora dell’associazionismo, che non dimentichiamo è già sottoposta al “riconoscimento delle affiliazioni” da parte del Ministero dell’Interno che assume così poteri di vigilanza sulle regolarità delle stesse, sotto la competenza Questorile, rimarcandone il ruolo di garante dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche di vigilanza in un settore “particolare” dove convivono i fondamentali diritti della libertà delle varie forme di associazionismo, con quelli della tutela della salute dei cittadini e della civile convivenza.
Dr Salvatore AIEZZA (Funzionario Ministero Interno)