Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 15 maggio 2017 informa che sul sito dell'INPS è stato pubblicato il messaggio n. 1972 INPS dell’11 Maggio 2018, nel quale vengono chiarite le modifiche apportate dall’approvazione della Legge di bilancio 2018, relative ai requisiti familiari ex art. 3 - comma 2 – decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.
il Reddito di Inclusione 2018 avrà requisiti più favorevoli all’ottenimento della misura: tutti i requisiti tranne relativi alla composizione del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017” saranno abrogati dal 1° luglio 2018.
Potranno presentare domanda ReI tutti i richiedenti che sono nelle seguenti condizioni:
con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
il cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
il residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000;
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata;
con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Altra importante novità è che le domande per l’ottenimento del Reddito di inclusione già presentate dal 1° gennaio e fino al 31 maggio 2018 in possesso di DSU 2018, non ammissibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio dal 1° giugno 2018.
Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
(dott. Michele Marucci)